Un nuovo decreto in materia di enoturismo è entrato in vigore.
Il 7 marzo il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo Gian Marco Centinaio ha firmato il testo in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
In questo articolo esamineremo come il nuovo decreto abbia chiarito la definizione di enoturismo approfondendo il panorama delle attività coinvolte. Inoltre spiegheremo quali standard minimi di qualità sono oggi richiesti per investire nel settore.
Obiettivi decreto enoturismo
Diversi attori chiedevano da tempo un nuovo quadro normativo e di definizione del settore enologico; tra questi UIV (Unione Italiana dei Vini) e MTV (Movimento Turismo del Vino).
Le “Linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica” infatti giungono in un momento di grande espansione per il mondo del vino. Non si tratta solo di un’importante crescita economica legata alla filiera produttiva, ma anche di un vero e proprio fenomeno culturale. Il Decreto riconosce il valore del vino e dei territori di produzione come patrimonio culturale da tutelare e da valorizzare.
Definizione di enoturismo
Visto l’articolo 2135 c.c., che disciplina le caratteristiche dell’imprenditore agricolo, il nuovo Decreto stabilisce che l’attività enoturistica sia da considerarsi come un’attività connessa a quelle normalmente svolte nell’azienda agricola.
Le “Linee Guida” formulano alcuni esempi di attività connesse, inserendo fra queste le attività formative ed informative relative alle produzioni vitivinicole, le visite guidate nei vigneti, nelle cantine e nei luoghi di esposizione di strumenti utili alla coltivazione della vite. Sono citate anche tutte le iniziative di carattere educativo, culturale e ricreativo come la vendemmia didattica o le visite all’interno di musei storici della coltivazione e della produzione vitivinicola.
Specifica attenzione è richiesta alle attività di degustazione e vendita dei vini: per valorizzare i territori, gli imprenditori sono invitati a promuovere i prodotti locali, in particolare con denominazione controllata (DOP e IGP).
Requisiti e standard minimi di qualità delle attività enoturistiche
Il Decreto stabilisce 11 requisiti minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività enoturistica[1]:
- È richiesta l’apertura settimanale o stagionale di almeno 3 giorni (feriali o festivi);
- L’azienda deve prevedere degli strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatizzati;
- All’ingresso dell’attività deve essere affissa un’insegna, che riporta informazioni utili al pubblico per l’accesso in azienda. Tra queste devono essere inseriti almeno gli orari di apertura, la tipologia di servizi offerti e le lingue che il personale presente parla;
- L’azienda deve avere un sito o una pagina web accessibile;
- Devono essere indicati i parcheggi accessibili in azienda o nei dintorni;
- La struttura deve garantire la presenza di materiale informativo sulla struttura e sui servizi offerti. Tali dépliant devono essere stampati e tradotti almeno in tre lingue;
- La struttura deve garantire la presenza di materiale informativo sul territorio di produzione. L’obiettivo è quello di assicurare un’adeguata promozione del territorio sia in riferimento alla produzione vinicola e agroalimentare, sia per quanto riguarda attrazioni turistiche o artistiche del territorio. Particolare attenzione è riservata alle produzioni con denominazione controllata (DOP e IGP);
- Le strutture turistiche devono avere locali adeguati e dedicati all’accoglienza del pubblico;
- Le strutture sono tenute ad assumere personale qualificato e formato per la gestione dell’attività enoturistica;
- Le degustazioni devono essere servite in calici di vetro o comunque di un materiale che non alteri le proprietà organolettiche del prodotto commercializzato. Le degustazioni possono inoltre essere servite in abbinamento a prodotti agroalimentari anche manipolati e trasformati dall’azienda, purché siano freddi. Il Decreto chiede alle strutture ricettive di porre particolare attenzione ai prodotti locali. Le restrizioni imposte sono state pensate con l’obiettivo di non creare una competizione fra attività enoturistiche e ristorazione;
- Le degustazioni e la commercializzazione dei prodotti inoltre devono essere gestite da personale qualificato.
[1] Le regioni Toscana e Veneto hanno apportato alcune modifiche. Per maggiori informazioni è possibile consultare il Decreto enoturismo al link http://www.regioni.it/agricoltura/2019/03/11/conferenza-stato-regioni-del-07-03-2019-intesa-sullo-schema-di-decreto-ministeriale-recante-linee-guida-e-indirizzi-in-merito-ai-requisiti-e-agli-standard-minimi-di-qualita-per-lesercizio-dellattiv-595731/