La deduzione dei costi per le spese di formazione e aggiornamento dal 2017.
Per i liberi professionisti
Ai fini del calcolo del’Irpef e per le imposte a carico dei liberi professionisti titolari di partita Iva i costi sostenuti per l’aggiornamento professionale, la formazione, le rette pagate per la frequentazione di corsi specialistici, sono spese che devono essere analizzate ai fini:
- della loro strumentalità per valutarne la deducibilità ai fini del reddito imponibile Irpef o di lavoro autonomo;
- della loro inerenza per valutarne la detrazione ai fini Iva;
- la loro strumentalità per valutarne la loro deduzione dal valore della produzione netta valida fini del calcolo dell’Irap.
I titolari di partita Iva che godono del Regime Forfettario sono invece esclusi dalla detrazione, sia parziale che totale. E non possono così scaricare i costo per la formazione e l’aggiornamento professionale.
Quali costi rientrano nell’ambito di applicazione e sono deducibili ai fini Irpef?
I costi sostenuti dai titolari di partita Iva devono essere, ovviamente, strumentali all’attività del professionista.
Ne deriva che un corso di cucina non sarà deducibile dal reddito imponibile per un architetto, mentre lo sarà il corso di formazione specialistica su tecniche costruttive o sulla conoscenza di un grande dell’architettura.
Cosa cambia in merito alla deduzione dall’Irpef sui corsi di formazione?
Fino al 2016 la misura della deduzione era pari al 50% della spesa sostenuta, compresi eventuali costi di vitto e alloggio, sostenuti per la frequentazione. Non ci soffermiamo troppo sull’aspetto delle spese di soggiorno, in quanto tutti i nostri corsi sono in modalità FAD asincrona. In ogni caso, bisogna conservare copia dell’esborso effettuato, compresa fattura o ricevuta fiscale ai fini di un accertamento fiscale futuro.
Novità
Ad oggi i costi di formazione possono essere detratti integralmente, compresi quelli di viaggio e soggiorno ma viene introdotta una limitazione nel costo sostenuto.
Con l’entrata in vigore della Legge 22 maggio 2017 n. 81, il cosiddetto, Job Act Autonomi la normativa è cambiata, ed insieme ad essa, il modo di pensare l’attività del lavoratore autonomo e dei liberi professionisti, per cui corre anche l’obbligo di provvedere alla formazione continua, capillare periodica.
Tra le spese deducibili al 100% e che si possono quindi scaricare integralmente, fino ai 10.000 euro all’anno rientrano anche i corsi di formazione online.
Al di sopra di tale limite il costo si renderà totalmente indeducibile ai fini dell’irpef. Ai fini Iva il punto è dubbio in quanto non esiste una specifica limitazione per cui servirebbero ulteriori chiarimenti in tal senso per poter verificare se l’inerenza Iva non viene intaccata da questa limitazione.
Ires: la detrazione per le imprese
In questo caso bisogna considerare la questione IRES, cioè l’imposta sul reddito delle società. L’articolo 108, comma 3, del TIUR non prevede una specifica norma in merito alle spese per la formazione del personale. Sono invece previste classi di spesa quali ‘studi e ricerca’ e ‘costi di pubblicità e rappresentanza’.
Le spese per la formazione dei dipendenti, sostenute da un’azienda o dalle imprese devono essere ripartite in ragione della quota imputabile a ciascun esercizio. Vengono quindi valutate come spese pluriennali senza particolari prescrizioni di tempo.
La spesa per la formazione del personale può essere deducibile interamente per l’anno di sostentamento, qualora non ci siano i requisiti di capitalizzazione. In quest’ultimo caso saranno considerate ovviamente solo le somme di ammortamento.