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Etichettatura ambientale obbligatoria: cosa cambia?

Dal 01 gennaio 2023 è diventata obbligatoria l’etichettatura ambientale per gli imballaggi, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 3 settembre 2020 n. 116. Questo cosa comporta?

Nel seguente articolo vedremo la normativa vigente e le indicazioni operative fondamentali per costruire un’etichetta ambientale in pratica, con riferimento alle applicazioni B2C e B2B.

La normativa vigente

Il Decreto 116/20 attua due direttive unitarie dell’Unione europea, la 2018/851 sulla gestione dei rifiuti e la 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che puntano ad armonizzare le prassi in tutti i paesi UE.

L’obiettivo su cui è fondata la normativa è quello di agevolare la transizione ecologica, puntando ad ottenere un’economia circolare basata sul principio di “chi inquina paga”. Di conseguenza, tutti gli operatori coinvolti hanno la responsabilità di cooperare al fine di garantire l’ottimale messa in atto di questo processo; primo fra tutti il produttore, che deve seguire il prodotto anche nella fase post-consumo secondo il regime di responsabilità estesa del produttore introdotto da questo decreto.

Nelle etichette vanno quindi inserite tutte le indicazioni necessarie per conferire in maniera corretta l’imballaggio nella zona di rifiuto apposita e, se riciclabile, dargli nuova vita. Perché questo possa avvenire, è necessario indicare in etichetta il materiale di cui è composto l’imballaggio secondo un alfabeto comune chiaro per tutti, individuato nella Decisione 97/129/CE che istituisce una numerazione e delle abbreviazioni per ogni materiale. Questo codice alfa numerico deve essere obbligatoriamente fornito dal produttore e indicato in etichetta per identificare e classificare la natura dell’imballaggio.

Per chi viola la normativa sono previste delle sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000,00 a 25.000.000,00 euro. Essendo la responsabilità condivisa, queste sanzioni non riguardano solo il produttore. Anche l’utilizzatore che non s’interessa che sul prodotto siano presenti tutte le indicazioni relative al codice e al destino del materiale, è infatti passibile di sanzioni, poiché deve a sua volta assicurarsi che queste informazioni arrivino al consumatore finale.

Il Decreto prevede però la possibilità di finire le scorte a magazzino, per cui dopo il 31/12/2022 sarà ancora possibile mettere in commercio tutti gli imballaggi che a quella data erano già stati etichettati oppure acquistati dagli utilizzatori.

Etichettatura ambientale in pratica

In pratica, dove si inizia per costruire un’etichetta ambientale?

Siccome in etichetta va indicata la codifica di ogni materiale presente, la prima cosa da verificare è se l’imballaggio sia separabile. Il MITE (Ministero della Transizione Ecologica) distingue tre diverse tipologie di imballaggio:

  • Imballaggio monomateriale: identifica gli imballaggi composti da un unico materiale, come una scatola di cartone, un tappo di plastica, ecc. Sono compresi anche gli imballaggi multistrato, ossia quelli costituiti da diversi polimeri plastici non separabili tra di loro;
  • Imballaggio composto: identifica gli imballaggi che sono strutturalmente costituiti da diversi materiali non separabili manualmente, principalmente poliaccoppiati come il tetrapak o sistemi complessi come le chiusure costituite da diversi pezzi di materiali differenti;
  • Imballaggio multimateriale: identifica quegli imballaggi composti da più componenti che possono essere separate manualmente, cioè separate facilmente con le mani senza dover ricorrere all’utilizzo di altri mezzi e senza farsi male. Un esempio può essere una bottiglia in cui la bottiglia costituisce il corpo principale e il tappo e l’etichetta sono componenti.

 

Per gli imballaggi composti e multimateriale vale la regola del 5%: se il materiale secondario è inferiore al 5% del peso totale dell’imballaggio allora può essere considerato un monomateriale e si conferisce al destino del materiale primario prevalente.

Una volta identificata la tipologia d’imballaggio, ognuno di questi va opportunamente etichettato con il codice alfa numerico corrispondente, dal primario al terziario. Nel caso di un sacchetto di caramelle, ad esempio, andrà etichettato sia il sacchetto sia l’incarto di ogni singola caramella.

Come detto sopra, le codifiche sono da andare a ricercare nella Decisione 97/129/CE e vanno applicate così come sono, senza apportare modifiche. Per esemplificare, se l’imballaggio è un monomateriale fatto di alluminio, il codice che si troverà sull’etichetta è “ALU40”. Se invece l’imballaggio è composto, troveremo una “C/” seguita dal codice corrispondente al materiale predominante: “C/PAP84” indica un materiale composto a base di carta.

C’è poi una distinzione tra le informazioni obbligatorie da inserire nelle etichette destinate al consumatore e quelle destinate all’utilizzatore:

  • Etichette B2C, destinate al consumatore

Le informazioni obbligatorie da inserire sono:

    • Codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE;
    • Indicazioni sulla raccolta.

 

Ogni altra informazioni inseribile è consigliata, ma non obbligatoria. Si può per esempio invitare il consumatore a verificare le disposizioni del proprio comune oppure si può esplicitare in modo diretto il destino e l’imballaggio specifico, come fare a separare gli imballaggi e così via.

Tutte le informazioni che rendono più chiara la procedura possono essere poste attraverso scritte o immagini.

etichettatura ambientale per imballaggi destinati al consumatore finale
Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm, p. 11, 28/11/2022.
  • Etichette B2B, destinate all’utilizzatore

Per queste etichette è obbligatoria solo la codifica identificativa secondo la Decisione 129/97/CE. Anche in questo caso, tutte le altre indicazioni utili sono contenuti consigliati.

etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al b2b
Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm, p. 15, 28/11/2022.

Al momento non ci sono vincoli di grafica, ma è consigliato l’utilizzo dei colori che possono aiutare il consumatore da un punto di vista visivo. Non sono presenti nemmeno particolari vincoli nei campi visivi, ma si consiglia di fare attenzione alle eventuali norme obbligatorie del proprio settore di appartenenza.

È importante sottolineare che un imballaggio che non diventa rifiuto non viene considerato un imballaggio e di conseguenza non va etichettato. Ad esempio:

  • Contenitori destinati al riutilizzo: un profumatore d’ambiente ricaricabile, in quanto ricaricabile si presume che venga utilizzato a lungo, perciò non viene considerato un imballaggio e non va etichettato;
  • Contenitori destinati alla conservazione di un prodotto: la custodia dei cd che, poiché il suo scopo è quello di conservare il cd, non viene considerata un imballaggio e non va etichettata.

 

Tutte queste informazioni si possono trovare all’interno delle Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm del Consorzio Nazionale Imballaggi abbreviato CONAI e vengono affrontate in modo più approfondito dal Tecnologo Alimentare Serena Pironi all’interno del corso “Etichettatura ambientale degli imballaggi”.

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