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Periti Agrari, obbligo formazione professionale continua

A partire dal gennaio 2014 tutti gli iscritti all’Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo d’aggiornamento della competenza professionale, sono obbligati alla formazione professionale continua, ai sensi del Dpr. 137/2012.

Qui di seguito viene riportato un estratto del Regolamento sulla formazione professionale continua del Consiglio Nazione dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, emesso nella seduta di Consiglio del 16 ottobre 2013, ed in vigore dal 1 gennaio 2014.

Articolo 1° (Obbligo di aggiornamento della competenza professionale)

  1. In attuazione delle disposizioni di cui all’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137, il presente regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale
  2. Sono obbligati alla formazione tutti gli iscritti, esercenti la libera professione, anche in via occasionale.
  3. Gli iscritti che non hanno esercitato la professione e che intendono iniziare, o riprendere, l’attività professionale per ottemperare agli obblighi di cui al presente regolamento, dovranno adeguare il proprio status formativo entro un biennio.

Articolo 3° (Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l’esercizio della professione)

  1. L’aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua.
  2. L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).
  3. Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP.
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