A partire dal gennaio 2014 tutti gli iscritti all’Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo d’aggiornamento della competenza professionale, sono obbligati alla formazione professionale continua, ai sensi del Dpr. 137/2012.
Qui di seguito viene riportato un estratto del Regolamento sulla formazione professionale continua del Consiglio Nazione dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, emesso nella seduta di Consiglio del 16 ottobre 2013, ed in vigore dal 1 gennaio 2014.
Articolo 1° (Obbligo di aggiornamento della competenza professionale)
- In attuazione delle disposizioni di cui all’art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137, il presente regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale
- Sono obbligati alla formazione tutti gli iscritti, esercenti la libera professione, anche in via occasionale.
- Gli iscritti che non hanno esercitato la professione e che intendono iniziare, o riprendere, l’attività professionale per ottemperare agli obblighi di cui al presente regolamento, dovranno adeguare il proprio status formativo entro un biennio.
Articolo 3° (Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l’esercizio della professione)
- L’aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua.
- L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).
- Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP.