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Bonus facciate 2020: obblighi e detrazioni fiscali

Se hai deciso di restaurare la facciata esterna di casa o dell’ufficio, questi sono l’anno e l’articolo giusti per te.
Oltre alla proroga degli altri bonus in materia edilizia e di riqualificazione energetica già esistenti nel 2019 (cfr nota 1), la legge di bilancio 2020, infatti, prevede una nuova forma di detrazione fiscale rinominata come “bonus facciate”.

Il “bonus facciate” si propone come un intervento piuttosto vantaggioso, visto che riconosce una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa totale sostenuta e senza un limite di spesa.
La percentuale sarà riconosciuta per tutte le spese documentate del 2020 relative ad interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici e sarà poi restituita in forma di detrazioni fiscali attraverso 10 rate annuali costanti, di pari importo nell’anno in cui vengono sostenute le spese ed in quelli successivi.

Il bonus è stato previsto dalla Legge di bilancio per il 2020, all’art. 1 della L. 160/2019, commi 219-224.

Cosa si intende per facciata?

Ecco il primo ostacolo normativo: la definizione dei termini utilizzati per evitare di incappare in spiacevoli inconvenienti. E il termine facciata in effetti non è del tutto chiaro.
Generalmente si riferisce all’involucro esterno di un edificio in tutto il suo perimetro, senza distinzioni di esposizione, includendo quindi i lati nord, sud, est, ovest, la parte frontale d’ingresso e tutti gli altri lati.
Nel codice civile il termine è stato chiarito solo nell’art. 1117, nella sezione dedicata alle proprietà condominiali e alle parti considerate comuni a tutti i proprietari. In questo senso si è esposta anche la Corte di Cassazione con la sentenza n° 945 del 30 gennaio 1998.

Ai fini del nuovo “bonus facciate” tuttavia, il termine sarebbe da intendersi in senso lato per qualsiasi tipo di edificio, senza esclusioni in base alla categoria catastale dell’immobile. E così, la detrazione del 90% sarebbe valida anche per ville private, villette a schiera o case individuali.

Quali sono gli edifici e gli interventi che possono usufruire del “bonus facciata”?

Sono ammesse tutte le spese “relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti”.
Gli interventi devono riguardare le strutture opache della facciata su balconi, ornamenti o fregi; restano esclusi dunque gli interventi sugli infissi o schermature solari.

Tali edifici, tuttavia, devono trovarsi nelle zone A o B del proprio comune.
In questo caso la legge fa riferimento al Decreto Ministeriale n° 1444 del 2 aprile 1968, articolo 2, nel quale vengono chiarite le partizioni comunali.

  • Zona A: “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi“;
  • Zona B: “le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate,diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad, 1,5 mc/mq”.

Al fine di stabilire in modo chiaro se il proprio edificio sia posizionato in una di queste due zone, appare opportuno presentare una domanda ufficiale al proprio comune di riferimento.
Questo anche perché sono intervenute disposizioni derogatorie al Decreto Ministeriale fino ad ora analizzato, che hanno permesso alle regioni di diversificare le varie tipologie di zone catastali (cfr. nota 2).

Inoltre la norma stabilisce che: “Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre
il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008
[…]”.

Quali sono i soggetti che possono accedere al “bonus facciata”?

La legge di bilancio stabilisce in modo generico che l’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda.
In questo senso i soggetti interessati dalla detrazione potrebbero essere sia quelli a cui viene applicata un’imposta IRPEF (società di persone e persone fisiche) che quelli a cui viene destinata un’imposta IRES (società di capitali).

Nota 1: Interventi di recupero esplicitati all’art. 16 bis del TUIR e interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti secondo i commi 344-349 dell’articolo 1 della Legge 296/2006 e secondo l’articolo 14 del DL 63/2013.
Nota 2: Si veda in questo senso anche la Legge del 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 (noto come il Decreto del fare del Governo Letta).

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