In caso di montaggio e smontaggio di opere provvisionali, lavori di demolizione e montaggio e smontaggio dei ponteggi, la nomina del preposto per la sorveglianza dei lavori è obbligatoria.
Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro, in base alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi del Dlgs 81/2008.
Il Ministero del Lavoro ha specificato che solitamente la figura del preposto non è obbligatoria, ma è una scelta del datore di lavoro.
Il preposto è dotato di potere gerarchico, funzionale e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso quando non può personalmente sovraintendere l’attività lavorativa e controllare l’attuazione delle direttive da lui impartite.
Tuttavia il Ministero dice che nei casi di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali, di lavori di demolizione, di montaggio e smontaggio dei ponteggi, è richiesto che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto.
Il Ministero inoltre specifica che il Testo Unico prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili, così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili.
Anche il datore di lavoro può svolgere il ruolo di preposto, purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione e aggiornamento.
Il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare ai corsi disciplinati dall’allegato XXI (formazione sui lavori in quota, smontaggio e montaggio ponteggi ecc) e a quelli previsti dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.